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ne sparo un grossa... 
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Data iscrizione: mercoledì 9 gennaio 2008, ore 16:58
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Non è vero che la legge vieta di fare circoscrizioni nei comuni con meno di 250.000 abitanti! Allora Vittoria quanti ne ha? Semmai con meno di 40.000 abitanti! Comunque lo Stato adesso le sta abolendo tutte perchè si spendono troppo soldi! Quanto a Gela io penso che le cose non cambierebbero lo stesso perchè il problema sono i gelesi! I gelesi che candidano e votano sempre i peggiori! E votano per interesse personale e non collettivo! Che votano i parenti e non le persone valide! Che confermano chi ha lavorato male e non chi ha lavorato bene! I gelesi che continuano a distruggere tutto ciò che c'è di positivo!


giovedì 19 giugno 2008, ore 1:43
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Data iscrizione: sabato 5 gennaio 2008, ore 18:06
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Premessa: spesso si ritiene che wikipedia sia una fonte attendibile ma altrettanto spesso incappa in errori grossolani.
Nella fattispecie, per città come Gela o Vittoria dotarsi di circoscrizioni è facoltativo.
Questo è ciò che dice, testualmente, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (DLgs 267/2000)

Articolo 17 D.Lgs 267/2000
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.


Come si può notare, il Decreto legislativo in questione recepisce la legge sulle Autonomie Locali 142/1990 così come integrata dalla Legge 81/1993 che lascia alla libertà statuaria e regolamentare dei comuni la previsione delle circoscrizioni, innovando decisamente rispetto la Legge 278/1976 che ha istituito le circoscrizioni stesse prevendone anche le forme di organizzazione e funzionamento ed a cui si richiama, attraverso la Legge Regionale 84/1976, espressamente lo stesso Statuto Comunale di Gela, comune compreso tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti e che è quindi nella facoltà di creare le circoscrizioni. Infatti

Art. 43 Statuto Gela
Circoscrizioni di decentramento comunali
Il territorio del Comune di Gela viene articolato in circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione all'attività amministrativa, di consultazione, di gestione di servizi di base e di esercizio di funzioni delegate del Comune.
Le circoscrizioni saranno disciplinate da regolamento.
Il numero delle circoscrizioni e la loro delimitazione territoriale sono determinati in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per lo sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici e caratteristiche degli insediamenti.
Sono organi della circoscrizione: il consiglio circoscri zionale ed il presidente del consiglio circoscrizionale.
Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze del la popolazione della circoscrizione, nell'ambito del l'unità del Comune. Lo stesso viene eletto a suffragio diretto in conformità alle norme che disciplinano le elezioni dei consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per quanto riguarda le procedure elettorali si applicano in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto dal consiglio tra i suoi membri con lo stesso sistema previsto per l'elezione del presidente del consiglio comunale.
Nella stessa seduta viene eletto un vice presidente con lo stesso sistema per l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.


Per cui, a prescindere dall'utilità o meno delle circoscrizioni, caro Dionisio non hai certo sparato una cavolata e la tua idea non è certo peregrina tanto da essere prevista dallo Statuto cittadino e, se posso permettermi un consiglio, continua così che vai bene.[/b]


giovedì 19 giugno 2008, ore 10:27
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