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Statuto Obiettivo Gela
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Art. 1

 
E’ costituito un movimento di liberi cittadini, apartitico, senza scopo di lucro, denominato “Obiettivo Gela”, con sede in Gela. La durata del movimento è illimitata.

Art. 2

Il movimento si propone i seguenti scopi:
a) rappresentare e tutelare unitariamente gli interessi dei cittadini, e quelli della città di Gela;
b) analizzare e cercare di risolvere i problemi economici e sociali collettivi e favorire tutte le iniziative tendenti ad incrementare le attività economico-sociali del territorio;
c) organizzare manifestazioni di tipo culturale/promozionale per promuovere la città di Gela e i suoi beni ambientali, culturali ed archeologici;
d) promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione della politica economica e sociale della città, tutelando gli interessi dei cittadini gelesi;
e) combattere la mafia e ogni forma di illegalità, ripudiando ogni forma di prevaricazione e sopruso;
f) diffondere la cultura del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente;
g) ripristinare il senso civico e lo spirito di servizio in favore della città al fine di migliorare la qualità della vita;

ADESIONI

Art.3

 
Possono far parte del movimento solo privati cittadini che hanno a cuore la rinascita civile, morale e culturale della città. L’adesione va effettuata su modulo precostituito in cui si dichiari espressamente l’accettazione delle norme statuarie.

Art. 4
L’adesione impegna il socio al rispetto delle norme statutarie e alla diffusione della cultura di rispetto per la città.

Art. 5

 
La qualità di socio si perde definitivamente:
a) per dimissioni;
b) per espulsione deliberata dal consiglio direttivo ogni qualvolta sia ravvisata una grave questione attinente la moralità di un socio con decisione insindacabile e motivazioni riservate;

Art. 6

 
La qualità di socio si perde temporaneamente:
a) per autosospensione;
b) per sospensione deliberata dal consiglio direttivo ogni qualvolta sia ravvisata una grave questione attinente la moralità di un socio;

Art. 7

 
L’esercizio dei diritti sociali, spetta a tutti i soci.

Art. 8

 
Sono organi del movimento “Obiettivo Gela”:
1) l’assemblea dei soci;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente del consiglio direttivo;
4) il vice presidente;

La rappresentanza del movimento è assunta dal presidente del consiglio direttivo il quale per gli atti di straordinaria amministrazione potrà, comunque, assumere obbligazioni, impegni o iniziative nell’ambito dello  specifico mandato. Nei casi di assenza o impedimento lo sostituisce il vice presidente.

Art. 9
L’assemblea è costituita dai soci. L’assemblea è convocata almeno 2 volte l’anno, dal presidente del consiglio direttivo, dal vicepresidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene on line tramite avviso sul forum o posta elettronica. L’ assemblee ordinaria, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Il socio neo iscritto può partecipare all'Assemblea, ma acquisisce il diritto di voto solo dopo 30 (trenta) giorni dall'avvenuta iscrizione Ciascun socio ha diritto ad un voto. L’assemblea è presieduta dal presidente del movimento.

Della seduta viene redatto un verbale, che verrà pubblicato su apposita sezione del forum nel quale saranno inseriti per riassunto gli interventi dei soci e dei partecipanti. Gli argomenti da porre all’ordine del giorno sono indicati dall’organo che delibera la convocazione o ne fa domanda. Le delibere sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei votanti, in caso di parità decide il voto del presidente dell’assemblea. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’assemblea salvo che due terzi dei presenti non richieda un metodo diverso. Alle deliberazioni che riguardano persone si procede con votazione segreta. In caso di elezioni a parità di voto viene nominato il più anziano per età.

Art. 10

 
Il consiglio direttivo è composto da un massimo di undici soci e dura in carica 1 anno.

Art. 11

 
Il consiglio direttivo elegge:
a) il presidente;
b) il vice presidente;

La carica di presidente, di durata annuale la prima volta, sarà attribuita dall’assemblea. Il presidente che ha ricoperto il suddetto incarico per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica. La carica di vicepresidente dura un anno e viene assunta dai componenti del comitato direttivo a rotazione secondo un criterio fissato dallo stesso comitato direttivo. Le cariche di presidente, di vice presidente e di membro del consiglio direttivo, sono incompatibili con incarichi di carattere politico, con funzioni di governo, a livello delle pubbliche amministrazioni territoriali, centrali, locali, e mandati parlamentari.

Art. 12

Il consiglio direttivo detiene il potere esecutivo ed amministrativo e specificatamente deve deliberare su qualunque argomento non espressamente assegnato all’assemblea.

Art. 13

 
L’assemblea ordinaria:
a) fissa gli atti di indirizzo dell’associazione;
b) elegge i membri del direttivo;

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRATIVO E BILANCIO

Art. 14


Il patrimonio sociale sarà formato dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo siano erogate.

Art. 15

 
I proventi dell’associazione sono costituiti da:
a) contributi associativi;
b) oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci;
c) rendite provenienti da attività reali;
d) proventi vari e lasciti;
e) contributi da enti;

Art. 16

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. Competente per la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabile è il consiglio direttivo che individuerà al proprio interno i componenti che seguiranno gli adempimenti. Il bilancio verrà presentato all’assemblea sia preventivo che consuntivo.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. In caso di vacanza del posto di presidente, ne assume la funzione il vicepresidente fino alla successiva riunione del consiglio direttivo da convocare entro 30 giorni e non oltre. In caso di vacanza del vicepresidente, il presidente riunirà il consiglio direttivo che provvederà alla nomina dello stesso.

Art. 18

Al fine di dirimere controversie nascenti dall’interpretazione del presente statuto, l’assemblea nomina una terna arbitrale scelta tra professionisti, appartenenti all’ordine degli avvocati o magistrati in pensione, la quale decide, con effetto vincolante, sugli orientamenti del consiglio direttivo o dell’assemblea, fatta comunque salva, nel caso in cui ne derivino lesioni di interessi o di diritti, la tutela in sede di giurisdizione amministrativa o ordinaria.

Art. 19


Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.
 

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